Numero Verde: 800 914848 - info@confesercenti.siena.it

Dehors, gli alcolici “notturni” restano vietati

Risoluzione del Ministero dell’economia

01 febbraio 2019

 

alcolici-dehors

La vendita o somministrazione notturna di alcolici o superalcolici resta vietata nei dehors dei pubblici esercizi. Lo ribadisce una circolare del Ministero dell’Economia, in riferimento ad un quesito posto dal Comune di Pistoia. Attenendosi alla gerarchia legislativa per la quale il Comune non può derogare ad una legge nazionale, il Ministero  definisce il concetto di dehors e la conseguente impossibilità di somministrare negli stessi alcolici dalle ore 24 alle ore 7 così come previsto dall’art. 14bis della L. 125/2001 e successive modifiche, che riportiamo qui sotto:

 

Art. 14 (Articolo così sostituito dall'art. 53 della legge 29.7.2010 n. 120)

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade

1.Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

5. Qualora, nell’arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.

 

Art. 14-bis (aggiunto dalla L. 88/2009)

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche

1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (9), e successive modificazioni.

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 della presente legge, dall’articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214  e dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 , e successive modificazioni

 

Ti potrebbero interessare anche:

SALE GIOCHI Nuovi limiti per l'uso da parte di minori

Dal 10 agosto ristretto l'utilizzo di apparecchi "ticket redemption"

01 agosto 2023

SPETTACOLI DAL VIVO Più semplice organizzarli

Sono state estese  le agevolazioni introdotte nel 2020

04 aprile 2023

Istituto Alberghiero Chianciano: arriva l'open day per i corsi serali

Una serata destinata alla presentazione dei corsi di formazione nel settore del turismo e della ristorazione