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FARINE DA INSETTI E DERIVATI Cosa e come é possibile mettere in commercio in Italia

Da gennaio 2024 la nuova era per il novel food

01 febbraio 2024

 

novel-food

Grillo domestico, larva gialla della farina, Locusta migratoria e verme della farina minore. Sono gli insetti dai quali anche in Italia è possibile ricavare e mettere in commercio  farina e prodotti alimentari derivati, rispettando determinate accortezze. Quelle, in particolare, stabilite dal Ministero dell’Agricoltura e contenute in 4 diversi decreti pubblicati in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2023.

 

La legislazione nazionale in materia consegue a quella comunitaria, delimitata con altrettanti Regolamenti UE pubblicati tra il 2021 e il 2023, e riguardanti rispettivamente i  contenuti delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti contenenti ingredienti derivati da

  • Acheta domesticus” (grillo domestico)
  • “Larva di Tenebrio molitor” (larva gialla della farina)
  • “Locusta migratoria”
  • “Larve di Alphitobius diaperinus” (verme della farina minore).

 

L'ETICHETTATURA

Per il cosiddetto novel food l'etichetta dei prodotti alimentari deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando le corrette dizioni indicate nei quattro decreti.

 

Inoltre, l’etichetta deve indicare l’avvertenza che tali prodotti o ingredienti possono provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere.  Le indicazioni devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l'acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. E anche necessario riportare nelle etichette dei prodotti l'indicazione del luogo di provenienza.

 

 

ESPOSIZIONE SEPARATA

Rispetto alla normativa comunitaria, la legislazione nazionale è più stringente in merito all’esposizione dei prodotti novel food: devono essere posti in vendita in comparti separati,  e segnalati attraverso apposita cartellonistica. Questa differenza potrebbe costituire una discriminazione nella vendita oppure rivelarsi una strategia di marketing per attirare l’attenzione dei consumatori sui nuovi prodotti. Non si può escludere l’eventualità che l’Unione europea impugni  questa differenza, anche se essendo decorsi più di 90 giorni dalla notifica del Governo italiano a Bruxelles,  appare ormai improbabile. In ogni caso, i consumatori devono essere capillarmente informati sulla presenza o meno della farina di insetti negli alimenti e sulla base di tale informazione decidere se acquistarli o meno.

 

La  norma è più stringente rispetto alla normativa comunitaria non trova applicazione ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

 

FARINE DA INSETTI E DERIVATI: COME APPROFONDIRE

 

 

 

Immagine: Foto di Krzysztof Niewolny da Pixabay

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