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23 aprile 2020
L'agenzia delle Entrate, a seguito del confronto con le associazioni di categoria degli operatori di settore, ha emanato un provvedimento che di fatto proroga i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.
In particolare, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sarà obbligatoria:
· a partire dal 1° settembre 2020 per gli esercenti impianti di distribuzione carburante che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
· a partire dal 1°gennaio 2021 per tutti gli altri soggetti che non rientrano nel precedente punto.
Resta inalterata la previsione sulla "frequenza di trasmissione" dei corrispettivi:
· per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
· per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento.
Era stato presidente nazionale della Faib dal 25 ottobre 1998 sino all’8 marzo 2007.
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