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"Bail in": in sintesi, cosa vuol dire?

Le parole chiave della nuova normativa bancaria

22 gennaio 2016

 

bail-in

Dal 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore  nei Paesi dell’Unione Europea  le norme denominate sotto il titolo-quadro di “BAIL  IN”.. Bail in significa “cauzione interna” e l’Europa ha voluto questa normativa perché, nel caso in cui a seguito di una crisi importante fosse necessario il salvataggio di una banca, questo dovrà  effettuato con mezzi propri della banca (intesa nel senso più completo possibile) senza ricorrere ad aiuti esterni, evitando soprattutto aiuti di Stato.  In casi di questo tipo, dunque, laddove l’azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite, in primo luogo saranno chiamati a pagare i costi  gli azionisti della banca stessa, e non solo.

Questo strumento consente alla Banca d’Italia (l’autorità nazionale di risoluzione)  di svalutare azioni e crediti e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare l’istituto in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali).

 

Chi rischia con il Bail In?

In prima linea ci sono gli azionisti che, in casi di questo tipo, vedranno azzerato il valore delle proprie azioni. Se la cifra non sarà sufficiente, la norma permette di agire sul risparmio e sulle obbligazioni convertibili in azioni emesse dall'istituto bancario in crisi; se queste non fossero sufficienti si va ancora oltre rivalendosi sulle obbligazioni subordinate, a seguire sulle obbligazioni non garantite e per ultimi sui correntisti, ma non tutti.

Non saranno mai chiamati a rifondere il capitale i correntisti che hanno conti con importi inferiori a  100.000 euro: questi risparmi, infatti, vengono comunque coperti dal Fondo di garanzia dei depositi (la cifra sale a 200mila se il conto è cointestato). Questa norma è applicata oltre che ai conto corrente, anche ai conti deposito (anche vincolati), ai libretti al risparmio, i certificati di deposito nominativi fino a 100mila euro per depositante. Da notare che se la stessa persona ha due o più conti intestati presso lo stesso istituto, entrambi si sommano per concorrere al limite di 100mila euro.

Nel caso in cui invece il conto abbia un importo superiore ai € 100.000 potrà essere aggredita, in ultima istanza la parte eccedente tale importo. Questo vale sia per i privati che per le PMI.

 

Oltre ai depositi inferiori ad € 100.000 restano escluse dal rischio anche le obbligazioni bancarie garantite (ad esempio i covered bond), i titoli depositati in un conto titoli (se non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in);  le disponibilità dei clienti custodite presso la banca, come il contenuto delle cassette di sicurezza; i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca.

 

Vuoi approfondire? scarica e leggi la brochure “10 domande e risposte sul Bail in” predisposta dall’ABi. 

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