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06 settembre 2018
Come noto, Il "decreto dignità" (Decreto Legge n. 87 del 2018) ha previsto che anche gli impianti di distribuzione carburante dovranno emettere le fatture elettroniche a partire dal 1 gennaio 2019, al pari degli altri soggetti economici, anziché dal 1 luglio 2018 come inizialmente previsto.
LA NECESSITA’ DEI PAGAMENTI TRACCIABILI
Il Decreto dignità non ha invece variato quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, ovvero che dal 1 luglio 2018 è possibile dedurre il costo per l’acquisto di carburanti e la relativa iva solo se i pagamenti vengono effettuati con mezzi tracciabili.
Infatti, l’art. 19-bis1, comma 1, lettera d), del DPR 633/72, prevede che ai fini delle detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
– addebito diretto;– bonifico bancario o postale;– bollettino postale; – carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Se si è interessati a dedurre il costo carburante, è quindi necessario utilizzare uno di questi per il pagamento, altrimenti il costo diventa indeducibile.
SCHEDA CARBURANTE ANCORA IN USO, MA EVITABILE CON LA TRACCIABILITA’
Allo stato attuale, e fino alla fine del 2018, resta in vigore l’uso della scheda carburante. Tuttavia Effettuando il pagamento con i mezzi tracciabili, di fatto si può rendere superfluo l’utilizzo della scheda carburante. La lettera p) del comma 2 dell’articolo 7 del Dl n. 70/2011 introduce, con effetto dal 14/05/2011, una modifica al D.P.R. 444/1997, aggiungendo un nuovo comma 4 all’articolo 1 che prevede che per gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante. Nella sostanza, quindi, i soggetti Iva che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, bancomat e carte prepagate sono esonerati dall’obbligo di compilazione della scheda carburante. Stante il tenore letterale della norma, per non dover sottostare alla disciplina della scheda carburante, si ritiene occorra effettuare i pagamenti “esclusivamente” mediante le suddette carte elettroniche; non sono quindi ammesse modalità di pagamento “miste” (ossia nel medesimo periodo, parte di acquisti in contanti e parte con carte elettroniche). La disposizione in esame non interessa il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di “netting”.
I CASI DI ECCEZIONE
Sono soggette alla disciplina ordinaria di emissione della fattura da parte del distributore (e NON a scheda carburante), le seguenti operazioni:
1= cessioni non effettuate presso gli impianti stradali (Circ. Min. 13 luglio 1977 n. 39);
2= cessioni aventi ad oggetto carburanti o lubrificanti non destinati all’autotrazione, o quando tale destinazione non può essere constatata all’atto dell’acquisto (Circ. Min. 13 luglio 1977 n. 39);
3= acquisti effettuati da autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla Legge 298/74;
4= acquisti effettuati da autotrasportatori di cose per conto proprio muniti della licenza di cui all’art.32 della Legge 298/74, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti (peso complessivo del mezzo superiore a 60 q.li oppure portata del mezzo superiore a 30 q.li;
5= acquisti effettuati da autotrasportatori non residenti in Italia;
6= acquisti di gasolio effettuati dagli autotrasportatori di cose in conto proprio e dagli autotrasportatori (in conto proprio e in conto terzi) domiciliati e residenti nella UE. È ammessa la fatturazione differita secondo le regole esposte al punto precedente (art. 5 DPR 277/2000);
7= gli acquisti effettuati presso impianti stradali da Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari ed enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
8= tutte le ipotesi di impossibilità di certificazione degli acquisti per mancanza del personale addetto alla distribuzione (es. rifornimenti durante l’orario di chiusura, attraverso “self service pre-pagamento”). In tal caso, per avere la fattura possono essere utilizzati i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare successivamente ai gestori per l’adempimento;
9= particolari contratti, in uso nel settore petrolifero, riconducibili alla procedura denominata “netting”.
RIEPILOGO: QUALI DOCUMENTI PROCURARSI?
Ad oggi e fino al 31 dicembre 2018 occorre consegnare al consulente fiscale per la registrazione in contabilità (così da dedurre i costi carburante e detrarre la relativa iva) tutti gli scontrini dei pagamenti con carte elettroniche (carta di credito, bancomat..) o copia dell’e/c della carta di credito, ed ogni altro documento giustificativo di pagamento tracciabile (es: matrice assegno o ricevuta di bonifico).
CRITERI VALIDI ANCHE PER LE ALTRE SPESE CONNESSE AI VEICOLI AZIENDALI
La necessità di pagamenti con i mezzi tracciabili come specificato sopra è riferibile non solamente all’acquisto di carburanti, ma a tutte le spese inerenti i veicoli aziendali (manutenzioni e riparazioni, carrozzeria, cambio olio eccetera).
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