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07 novembre 2023
In attesa dell’entrata in vigore di nuovi aggiornamenti normativi, Per locali pubblici, negozi di vicinato, aree di servizio la normativa di riferimento ad oggi è il Codice della strada nella versione della legge 120/29 luglio 2010. In sintesi:
Tutti questi soggetti devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dalle autorità locali in considerazione di particolari esigenze di sicurezza: ad esempio, per il Comune di Siena, il regolamento 2017 anticipa di un'ora (alle ore 2) il divieto nel centro storico.
Tali divieti non si applicano nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
Il comma 2 (bis e ter) articolo 54 della legge 120/2010 dispone che i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dalle autorità locali in considerazione di particolari esigenze di sicurezza: ad esempio, per il Comune di Siena, il regolamento 2017 anticipa di un'ora (alle ore 23) il divieto nel centro storico.
Tali divieti non si applicano nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
Il comma 2-quater articolo 54 della legge 120/2010 dispone l’estensione dell’obbligo di mettere a disposizione dei clienti un etilometro di tipo precursore chimico o elettronico, oltre ad esporre le tabelle sugli effetti del consumo di alcol, a tutti i titolari e gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24, a prescindere dallo svolgimento di intrattenimenti.
L’inosservanza delle disposizioni su somministrazione e vendita comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità' competente.
L'inosservanza delle disposizioni su etilometro e tabelle comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.
In base al DL 14/2017 (convertito con legge 48/2017) è illecita sia la somministrazione che la vendita a minori di anni 18. L’infrazione comporta sanzione amministrativa (da un minimo di euro 250 ad un massimo di mille, con incremento da un minimo di 500 a 2mila euro in caso di violazione ripetuta fino alla sospensione per tre mesi dell'attività) e penale (art 689 codice penale) se riferita a minori di 16 anni.
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