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11 gennaio 2023
La legge di Bilancio 2023 ha aggiornato le istruzioni utili per la richiesta dell'assegno unico universale per figli a carico. La misura era stata istituita dal Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 n. 230 che lo aveva previsto a partire da marzo 2022 per i nuclei familiari con figli di età compresa tra il settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni. La misura parte da una cifra minima mensile di 50 euro a figlio fino a un massimo di 175, per gli Isee fino a 15mila euro. Previste maggiorazioni in funzione del numero di figli.
La richiesta dell'assegno può essere presentata all'Inps tramite il sito dell'ente (accesso con SPID, CIE o CNS) o tramite il Patronato. , L’assegno sostituisce le detrazioni fiscali per i figli a carico destinatari del nuovo contributo e gli attuali assegni al nucleo familiare; verranno meno anche il premio alla nascita e il bonus bebé per i neo-genitori.
Clicca sulla domanda per leggere la risposta:
L’assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni, o anche dopo per i figli disabili. L’importo varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
Dal 1 gennaio 2022 può richiederlo uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio (o anche tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato) scegliendo una tra le 3 modalità possibili:
L’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:
1. per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
2. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
3. per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Gli importi variano in funzione del numero di figli maggiorenni o maggiorenni, e dell’ISEE (se presentato): si va da un minimo di 50 ad un massimo di 175 per figlio minorenne, con maggiorazioni per i casi di 3 4 o più figli. La quota per figlio over 18 varia da 25 a 85 euro. Dal 2023, importi maggiorati del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno; stesso incremento per ciascun figlio fino ai tre anni di età, se appartenente a un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro. Passa a 150 euro, aumentando quindi del 50%, la maggiorazione forfetaria di 100 euro mensili per i nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli. Diventano permanenti le misure a favore dei figli disabili, inizialmente previste solo fino al 31 dicembre 2022.
riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc., a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
L’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l’ISEE in corso di validità.
In assenza di ISEE, o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa.
Per ottenere l’ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In quest’ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.
.Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda.
Chi rispetto all’anno precedente ha diritto ad un importo superiore a quello minimo (50 euro per figlio) in base all’Isee, ha tre opzioni per farlo valere:
La domanda può essere sempre presentata:
Può presentare la domanda solo uno dei genitori; l'altro dovrà confermare la scelta di erogazione (ripartita o unica) attraverso specifica funzione sul portale Inps.
In caso di nuova nascita, la lieta novella può essere comunicata con apposita procedura entro il quarto mese di età; l’assegno maggiorato decorrerà dal settimo.
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.
Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogati:
L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
L'assegno sarà materialmente erogato dall'Inps:
. L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. E' compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati.
L’assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.
Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile cliccare su “Rinuncia”, facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione” e NON “rinuncia alla prestazione”. In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.
L’ISEE E’ OBBLIGATORIO?
La dichiarazione ISEE non è obbligatoria, ma non presentandolo si ha diritto soltanto all’importo minimo previsto per l’AUU (50 euro).
L’ISEE potrà essere presentato anche in un secondo momento rispetto alla domanda; in tale caso, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
- ISEE presentato dal 1° luglio 2022: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
- assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
Il richiedente ha tre possibilità di scelta:
1. “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”.
È la scelta da effettuare in caso di minore con affidamento esclusivo, di ragazze madri, oppure in presenza di un tutore o affidatario. Può essere il caso di genitori coniugati o anche di separati/divorziati che siano d’accordo sul pagamento in misura intera al richiedente.
2. “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”.
Si tratta di un’opzione valida per coniugati/separati/divorziati, in base agli accordi presi. Ad esempio, in caso di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%.
3. “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.
In questo caso, il secondo genitore entra successivamente nella medesima domanda, in via autonoma, indicando le proprie coordinate di pagamento.
Non necessariamente. Se il richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell’assegno dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore.
Il secondo genitore però ha la facoltà di modificare successivamente la scelta del primo, accedendo con le proprie credenziali alla procedura e indicando i suoi dati per il pagamento (iban, bonifico domiciliato ecc.).
Premio alla nascita, ANF per nuclei con figli a carico e orfanili, Assegno dei comuni per nuclei con più di tre figli, Assegno Temporaneo, detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
Detrazioni e assegni familiari per i figli di età inferiore ai 21 anni non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo 2022.
Non necessariamente: è sufficiente dichiarare l’handicap del figlio
No, se non è il genitore del figlio per cui si fa richiesta di Assegno unico.
Per ciascun figlio minorenne e per ciascun figlio maggiorenne con disabilità a carico senza limiti di età:
▪ 175 euro al mese con ISEE fino a 15mila euro,
▪ da 175 a 50 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro,
▪ 50 euro con ISEE oltre 40mila euro.
Per i figli fino ad 1 anno di età tali importi sono maggiorati del 50% (esempio 175 *50% = 262,50)
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21 anno di età:
Maggiorazioni per nuclei numerosi a partire dal terzo figlio:
La maggiorazione verrà incrementata del 50% per figli da 1 a 3 anni (esempio 85*50% = 127,50)
Dall’anno 2023, la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100
euro mensili è incrementata del 50% (esempio 100*50% = 150)
Maggiorazioni per figli con disabilità dall’anno 2023
Per ciascun figlio minorenne e maggiorenne fino al compimento di 21anni di età, con
disabilità è prevista una maggiorazione, in base alla disabilità e all’ISEE:
E’ possibile contattare il Patronato ITACO EPASA nelle sedi Confesercenti Siena .
Per i lavoratori delle imprese scritte ad EBCT possibile richiedere contributi su libri, asili e scuole, nascite e adozioni, spese sanitarie, grazie all’accordo sindacale siglato da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs della Toscana
Il riepilogo delle indicazioni da seguire per la richiesta dei conteggi, i modelli utilizzabili e le modalità di comunicazione dei crediti maturati