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09 aprile 2020
Il Decreto 8 aprile 2020, n.23, dispone una serie di misure urgenti per varie tipologie di soggetti.
Tra queste, in particolare:
CREDITO (articolo 1)
200 miliardi di euro concessi in forma di garanzia, attraverso la società SACE Simest (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) a beneficio delle banche che effettueranno finanziamenti alle imprese, in merito a finanziamenti di durata fino a 6 anni con possibilità per le imprese di preammortamento fino a 24 mesi. Per ogni operazione la garanzia potrà coprire tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, a fronte di alcune condizioni ( tra cui impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi, localizzazione in Italia delle attività produttive finanziate). Le misure sono subordinate all'approvazione della Commissione Europea. Più nello specifico:
copertura del 90 per cento e procedura semplificata per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
copertura dell’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi di euro;
copertura del 70% per le imprese con fatturato superiore
Fondo centrale di garanzia PMI (articolo 13):
fino al 31/12/2020 garanzia a titolo gratuito elevata all’importo massimo per impresa di 5 mln/euro parametrato a spesa salariale, fatturato, costi. La perccentuale d garanzia diretta è aumentata al 90 per cento
Possibilità di cumulo con altre garanzie per operazioni immobiliari nel settore turistico di durata minima 10 anni e importo superiore a 500mila euro
Possibilità di cumulo con altre garanzie per soggetti con ricavi entro 3.200.000 euro danneggiati dall’emergenza Covid autocertificata
Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (articolo 14):
Ampliato fino a fine 2020, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche
INTERNAZIONALIZZAZIONE (articoli 2 e 3)
Misure per il sostegno all'export, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese attraverso la società SACE
potenziamento del sostegno all'export con coasssicurazione dello Stato al 90 % sull'attività di SACE
CONTINUITA' AZIENDALE IN EMERGENZA
Misure per facilitare in emergenza la continuità delle imprese, soprattutto di quelle che prima di questa fase erano in equilibrio. In particolare:
per la redazione del bilancio in corso, adottando criteri di prudenza e di continuità, alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso (articolo 7);
disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale (articolo 6)
stimolando il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori (articolo 8)
Evitando per le imprese l’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza (articolo 10);
sterilizzando il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori su vaglia cambiari e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile (articolo 11)
INTERVENTI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA (Capo III)
Ampliati gli interventi “golden power” ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, ed anche ad operazioni intraeuropee, con possibilità per il Governo di aprire procedimento d'ufficio se le imprese non assolvono alla notifica
Ampliato il campo di applicazione degli obblighi di trasparenza finanziaria previsti dall'articolo 120 del Testo Unico delle Finanze.
ADEMPIMENTI FISCALI
Versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 relativi a Iva, ritenute di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali e Inail, addizionale regionale e comunale (articolo 18) sospesi per:
soggetti con calo di fatturato (tra marzo 2019 - 2020 e tra aprile 2019 - 2020) di almeno il 33% (se ricavi/compensi sono sotto i 50 milioni) o di almeno il 50% (se ricavi/comprensi sono superiori);
in ogni caso, per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
Per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti (ad es. turismo), anche se non rientrano in tali parametri, restano valide le disposizioni del Decreto 18/2020 (Sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile)
Ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo (art. 19):
sospensione opzionale estesa ad aprile e maggio (richiesta autodichiarazione), da recuperare in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o rateizzandole in 5 rate mensili a partire da luglio 2020.
esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza al 20 marzo (remissione in termini)
proroga al 30 aprile del termine per l'invio della Certificazione Unica fissato al 31 marzo (articolo 22)
Assistenza fiscale a distanza (art 25):
possibilità per i lavoratori dipendenti di inviare in via telematica ai CAF la delega per l’accesso ala dichiarazione precompilata e copia della documentazione necessaria, per il periodo d’imposta 2019. Stessa opzione anche per le pratiche Inps. Resta fermo l'obbligo di consegna delle deleghe cartacee e relativa documentazione, al termine dell'emergenza.
Semplificazione imposta di bollo fatture elettroniche (art. 26):
Possibilità di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo senza applicazione di interessi e sanzioni:
1. entro la relativa scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio) qualora l’imposta
del 1° trimestre sia inferiore a € 250;
2. entro la relativa scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre) se l’imposta del
1° e 2° trimestre sia inferiore a € 250.
Farmaci “compassionevoli”(articolo 27):
esonero dall'applicazione di imposte sulla cessione gratuita
Dispositivi di Protezione individuale (articolo 30):
applicazione del credito d'imposta 50% sull'acquisto
Procedure INPS (articolo 35):
possibilità di rilasciare Pin semplificato con identificazione telematica del richiedente (viene posticipato a fine emergenza il riconoscimento diretto)
TERMINI PROCESSUALI
Rinvio d’ufficio dal 15 aprile al 12 maggio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti, salvo i procedimenti penali ex articolo 304 CPP in scadenza a 6 mesi dall' 11 maggio 2020 (articolo 36)
sospensione decorrenza termini per compiere atti in processi civili e penali e per la notifica dei ricorsi in primo grado davanti alle Commissioni tributarie, e per i procedimenti amministrativi (periodo 30 aprile – 15 maggio) (articolo 37).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO (Articolo 41) (come da specifiche richieste Confesercenti).
eliminata l’imposta di bollo sulle domande di CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
estesi gli ammortizzatori sociali straordinari (CIGO-FIS-CIGD) anche ai lavoratori assunti fra il 24/02/2020 e il 17/03/2020
ALTRE DISPOSIZIONI
Il Decreto contiene inoltre disposizioni concernenti le professioni sanitarie e le sperimentazioni mediche.
Queste le principali evidenze del Decreto 8 aprile. Si raccomanda la lettura integrale del testo, o l'approfondimento tramite i servizi dedicati nelle sedi Confesercenti.
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