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03 dicembre 2020
Nella Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158 – contenente nuove Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Il DL estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.
Inoltre stabilisce che:
SPOSTAMENTI TRA REGIONI
dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
SPOSTAMENTI TRA COMUNI
il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
SECONDE CASE
dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria.
Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
EVENTUALI MISURE SPECIFICHE
i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, potranno disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.
Approvato un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione
Sentiamo parlare di leggi, di Decreti (legge e Dpcm) e di ordinanze. Cosa si intende esattamente con questi termini, e quanto sono importanti?
Pubblicato il provvedimento che regola la possibilità per le partite iva di bloccare per due anni il proprio livello di reddito imponibile, e la conseguente tassazione, evitando controlli tributari per lo stesso periodo.