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05 novembre 2020
E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dpcm 3 novembre 2020 (e relativi allegati) contenente nuove misure ulteriormente restrittive connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Dpcm sarà in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.
Queste le principali novità d'interesse delle attività economiche:
TERRITORIO NAZIONALE (articolo 1)
SPOSTAMENTI
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie nei centri urbani, la chiusura al pubblico, delle strade o piazze dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
ATTIVITA’ ECONOMICHE
SALE GIOCHI- SCOMMESSE-BINGO: SOSPESE (la sospensione vale ANCHE PER LE ATTIVITA’ DI GIOCO ESERCITATE IN MODO PROMISCUO all’interno di pubblici esercizi, tabacchi, attività ricettive e commerciali).
MUSEI MOSTRE ISTITUTI DI CULTURA: SOSPESI
ESERCIZI COMMERCIALI ALL’INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI E DI MERCATI: SOSPESI nei GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari (in sede fissa o ambulante), tabacchi ed edicole.
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE ( bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): CONSENTITE DALLE ORE 5 ALLE 18. il consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che non siano conviventi.
Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi limitatamente ai clienti dell'albergo.
Resta consentito l'asporto fino alle ore 22 con il divieto di consumo sul posto e nelle adiacenze.
Consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario nel rispetto dei protocolli
ATTIVITA’ SPORTIVE: interdetto l’uso degli spogliatoi presso i circoli sportivi pubblici o privati.
ACCESSO ESERCIZI COMMERCIALI: Per locali fino a quaranta metri quadrati una persona alla volta più due operatori;
Per locali di dimensioni superiori in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
ZONE SCENARIO TIPO 3 (art. 2)
SPOSTAMENTI
Vietati in entrata e in uscita dalla Regione salvo comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Vietati in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione con mezzi di trasporto pubblici o privati salvo comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
In entrambi i casi i divieti possono essere derogati per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE ( bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): SOSPESE eccetto mense e catering continuativo su base contrattuale ed in esercizi in aree di servizio autostradali, ospedali, aeroporti, sempre nel rispetto dei protocolli
Consentito l'asporto fino alle ore 22 con il divieto di consumo sul posto e nelle adiacenze.
Consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario, nel rispetto dei protocolli
Il Ministero della Salute può emettere ordinanza di esenzione dai divieti per specifiche parti del territorio regionale, sentito il Presidente della Regione.
ZONE SCENARIO TIPO 4 (Art. 3)
SPOSTAMENTI
Vietati in entrata e in uscita dalla Regione
Vietati in entrata e in uscita dallo stesso Comune e anche al suo interno
In entrambi i casi i divieti possono essere derogati per comprovate esigenze lavorative, , per motivi di salute, per situazioni di necessità, per assicurare didattica in presenza, per rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza. Consentito il transito se necessario per raggiungere territori non soggetti a tali restrizioni di spostamento.
COMMERCIO AL DETTAGLIO: SOSPESO ad eccezione della vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, che sono consentite sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso solo a tali attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi previste per il territorio nazionale. Restano aperti anche i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie e le edicole
MERCATI: SOSPESI salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE ( bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): SOSPESE eccetto mense e catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli, esercizi in aree di servizio autostradali, ospedali, aeroporti, nel rispetto dei protocolli
Consentito l'asporto fino alle ore 22 con il divieto di consumo sul posto e nelle adiacenze.
Consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario, nel rispetto dei protocolli
ATTIVITA’ SPORTIVE : SOSPESE tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, e tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
ATTIVITA’ MOTORIA INDIVIDUALE: CONSENTITA in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale
ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLA PERSONA: CONSENTITE SOLO QUELLE INDICATE DALL’ALLEGATO 24 (lavanderie e saloni di barbiere e parrucchiere)
REGIONI, "ZONE" e "SCENARI": QUALI SONO?
L’individuazione delle zone a maggiore restrizione (“SCENARIO TIPO 3" O "TIPO 4") è rimessa a specifiche Ordinanze del Ministero della Salute, con validità di 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
la prima ordinanza (4/11/2020) non ha inserito nelle zone a maggiore restrizione la Toscana, dove si applicano quindi le disposizioni dell’articolo 1 (“territorio nazionale”).
Questa la panoramica, suscettibile di aggiornamento, delle principali misure del provvedimento. Si suggerisce la lettura integrale e l'approfondimento tramite le sedi Confesercenti Siena.
Approvato un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione
Sentiamo parlare di leggi, di Decreti (legge e Dpcm) e di ordinanze. Cosa si intende esattamente con questi termini, e quanto sono importanti?
Pubblicato il provvedimento che regola la possibilità per le partite iva di bloccare per due anni il proprio livello di reddito imponibile, e la conseguente tassazione, evitando controlli tributari per lo stesso periodo.