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Etichette alimenti: torna l'obbligo di indicare lo stabilimento

Dal 22 ottobre, lo prevede il recente Decreto legislativo

12 ottobre 2017

 

etichette-alimenti

E’  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7-10-2017 il Decreto legislativo n. 145, recante per i prodotti alimentari la disciplina dell’indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione.

 

 Questo provvedimento, in vigore dal 22 ottobre 2017, prevede in particolare per tutti gli alimenti confezionati la reintroduzione dell’obbligo di indicare nell’etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, qualora diverso, l’indirizzo dello stabilimento di confezionamento.

 

   Ai sensi dell’art. 3 del citato D. Lgs 145/17, fermo restando le altre disposizioni di etichettatura, i prodotti alimentari confezionati devono riportare sulla confezione o preimballaggio un'etichetta con l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione (oppure di confezionamento, qualora diverso), corrispondente all’indirizzo o in alternativa alla località che identifichi lo stabilimento in modo non equivoco.

 

 

PRODOTTI PREIMBALLATI E INDICAZIONE STABILIMENTO

Per quanto attiene nello specifico ai cibi preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché agli alimenti preimballati commercializzati in una fase antecedente la vendita al consumatore finale, si chiarisce che tali prodotti possono riportare l'indicazione dello stabilimento di produzione sui rispettivi documenti commerciali, a condizione che tali documenti accompagnino materialmente l'alimento cui si riferiscono oppure siano stati trasmessi prima della consegna o simultaneamente.

 

  L’indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento del prodotto potrà essere omessa qualora:

 -        il relativo indirizzo o località coincida con la sede già riportata;

-        i cibi preimballati rechino già il marchio di identificazione di cui al Reg. CE 853/2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del Reg. CE 854/2004;

-        il marchio del prodotto contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

 

    Si ricorda al riguardo l’applicabilità di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000 per ogni eventuale violazione delle anzidette nuove disposizioni sull’indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione. 

 

IL PERIODO TRANSITORIO

  Per quanto attiene infine alla possibilità di vendere gli alimenti recanti etichette già stampate senza la prescritta indicazione dello stabilimento di produzione è previsto un periodo transitorio e finale utile, corrispondente a sei mesi dalla data di pubblicazione in GU.

 

  Pertanto:          

  • le disposizioni avranno efficacia e troveranno effettiva applicazione soltanto a decorrere dal 7 aprile 2018;
  • gli alimenti immessi sul mercato od etichettati in difformità alle stesse disposizioni, potranno essere commercializzati solo fino al 7 aprile 2018.

 

 

Qui il testo integrale ufficiale del Decreto legislativo n. 145/2017 in tema di indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione.

 

 Approfondimenti tramite il  servizio Ambiente e sicurezza nelle sedi Confesercenti Siena.

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