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12 ottobre 2017
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7-10-2017 il Decreto legislativo n. 145, recante per i prodotti alimentari la disciplina dell’indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione.
Questo provvedimento, in vigore dal 22 ottobre 2017, prevede in particolare per tutti gli alimenti confezionati la reintroduzione dell’obbligo di indicare nell’etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, qualora diverso, l’indirizzo dello stabilimento di confezionamento.
Ai sensi dell’art. 3 del citato D. Lgs 145/17, fermo restando le altre disposizioni di etichettatura, i prodotti alimentari confezionati devono riportare sulla confezione o preimballaggio un'etichetta con l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione (oppure di confezionamento, qualora diverso), corrispondente all’indirizzo o in alternativa alla località che identifichi lo stabilimento in modo non equivoco.
PRODOTTI PREIMBALLATI E INDICAZIONE STABILIMENTO
Per quanto attiene nello specifico ai cibi preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché agli alimenti preimballati commercializzati in una fase antecedente la vendita al consumatore finale, si chiarisce che tali prodotti possono riportare l'indicazione dello stabilimento di produzione sui rispettivi documenti commerciali, a condizione che tali documenti accompagnino materialmente l'alimento cui si riferiscono oppure siano stati trasmessi prima della consegna o simultaneamente.
L’indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento del prodotto potrà essere omessa qualora:
- il relativo indirizzo o località coincida con la sede già riportata;
- i cibi preimballati rechino già il marchio di identificazione di cui al Reg. CE 853/2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del Reg. CE 854/2004;
- il marchio del prodotto contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.
Si ricorda al riguardo l’applicabilità di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000 per ogni eventuale violazione delle anzidette nuove disposizioni sull’indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione.
IL PERIODO TRANSITORIO
Per quanto attiene infine alla possibilità di vendere gli alimenti recanti etichette già stampate senza la prescritta indicazione dello stabilimento di produzione è previsto un periodo transitorio e finale utile, corrispondente a sei mesi dalla data di pubblicazione in GU.
Pertanto:
Qui il testo integrale ufficiale del Decreto legislativo n. 145/2017 in tema di indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione.
Approfondimenti tramite il servizio Ambiente e sicurezza nelle sedi Confesercenti Siena.
Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.
Riguarda imprese già costituite con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust
Definiti i tempi per le aziende che producono o gestiscono rifiuti pericolosi