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21 novembre 2018
Nella Gazzetta ufficiale del 19 novembre 2018 è stato pubblicato il Decreto n. 131/2018, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro della salute, contenente il Regolamento nazionale recante la prevista disciplina delle denominazioni e diciture specificamente indicate in oggetto.
Il provvedimento, in attesa di un nuovo Progetto di Legge – quadro sulla materia, aggiorna le denominazioni in uso nei panifici:
- in base all’art. 1 si intende per “panificio” l'impresa che disponga di impianti di produzione del pane e di eventuali altri prodotti da forno ed assimilati od affini, svolgendo altresì l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale;
- ai sensi dell’art. 2 è definito “fresco” il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento od alla surgelazione, eccezion fatta unicamente per il rallentamento del processo di lievitazione, senza additivi ed altri trattamenti aventi effetto conservante. A tal fine, è ritenuto continuo il processo di produzione per il quale intercorra un intervallo di tempo non oltre le settantadue ore tra l'inizio della lavorazione e l’effettiva messa in vendita del prodotto finito.
Per quanto riguarda invece il “pane conservato” o che dir si voglia “a durabilità prolungata”:
Gli operatori del settore hanno ora tempo fino al 19 febbraio 2019 per smaltire le scorte di incarti od imballi residui, che riportino denominazioni di vendita e diciture che risultino ancora non conformi a quelle nuove.
Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.
Riguarda imprese già costituite con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust
Definiti i tempi per le aziende che producono o gestiscono rifiuti pericolosi