Numero Verde: 800 914848 - info@confesercenti.siena.it

Per spettacoli, trattenimenti ed eventi temporanei a Siena c'è un nuovo Regolamento

Approvato dal Consiglio comunale del 10 maggio

11 maggio 2016

 

locali-siena

 

Il Consiglio comunale di Siena ha approvato il nuovo regolamento per l'effettuazione di pubblici spettacoli, trattenimento e manifestazioni temporanee. Secondo quanto emerso in aula, in attesa di verificarne la pubblicazione, il provvedimento recepisce alcune importanti proposte e precisazioni formulate dalla Confesercenti negli incontri istituzionali. L’atto distingue in particolare  le attività di “animazione” complementari alla somministrazione alimenti e bevande (che sono state semplificate e potranno essere svolte liberamente senza autorizzazioni ne limitazioni numeriche) da quelle più “strutturate”,  soggette a SCIA o a parere di Commissione di vigilanza

 

ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO: QUATTRO TIPOLOGIE

Il testo approvato distingue  quattro tipologie di attività:

  • quelle non soggette a comunicazione, licenze e verifiche di agibilità
  • quelle che  richiedono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
  • quelle soggette a  licenza e, talvolta, anche al parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
  •  le cosiddette attività temporanee ripetitive.

 

ATTIVITA’ NON SOGGETTE A COMUNICAZIONE

Tra le prime rientrano tutte quelle attività complementari o sussidiarie alla somministrazione di cibi e bevande, con ingresso libero, che non richiedono installazioni di particolari strutture aggiuntive per lo stazionamento del pubblico o che possano trasformare il locale in luogo di pubblico spettacolo. In questi casi è vietata l’attività di trattenimento danzante, di bigliettazione e di consumazione obbligatoria; i limiti orari per la musica sono stabiliti alla mezzanotte, dalla domenica al giovedì, e alle ore 1 del giorno successivo nelle sere di venerdì, sabato e dei prefestivi.

 

ATTIVITA’ SOGGETTE A SCIA

le attività soggette segnalazione certificata di inizio attività sono quelle che condizionano la partecipazione del pubblico all’acquisto di un biglietto di ingresso per un pubblico fino a 200 persone, e che devono predisporre  apposite strutture e strumentazioni per la realizzazione di eventi comunque saltuari e occasionali. Con queste modalità sono infatti consentiti fino a un massimo di 12 eventi annui, dei quali 5 con possibilità di autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore. Rientrano in tale categoria anche i pubblici spettacoli all’aperto, gli allestimenti temporanei con prevalente attività di somministrazione e le giostre di spettacolo itinerante. Il limite orario per ognuno di questi  eventi è fossato a mezzanotte. La SCIA dovrà essere redatta sul modello appositamente predisposto ed essere presentata al Servizio Attività economiche del Comune di Siena entro 10 giorni prima dell’evento.

 

ATTIVITA’ SOGGETTE A LICENZA

La terza tipologia è quella delle attività soggette a licenza, esercitate in locali con capienza superiore a 200 persone o in forma analoga a precedenti edizioni della stessa manifestazione nell’ultimo biennio. in questi casi la richiesta di licenza va presentata agli uffici comunali 30 giorni prima per locali o impianti fissi, e 20 giorni prima per le manifestazioni di natura temporanea.

Tra  queste attività, le principali soggette anche al parere delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di ambito comunale o provinciale, sono quelle relative all’esercizio di attività di cinema, teatro, ballo e danza, sportive, fieristiche ed espositive che presuppongano verifiche tecniche di agibilità delle strutture, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e un pubblico superiore alle 200 unità.

 

ATTIVITA’ TEMPORANEE RIPETITIVE

 Se gli allestimenti temporanei per la loro realizzazione si ripetono periodicamente nelle stesse forme e con le stesse strutture, non occorrono nuove verifiche di agibilità nel caso in cui la Commissione dedicata abbia già espresso parere favorevole nell’ultimo biennio.

 

REQUISITI E SANZIONI

Il testo approvato  contempla, in generale, una rigorosa osservanza delle disposizioni normative in materia di autorizzazioni e licenze, di inquinamento acustico e l'obbligo, per il titolare o gestore, di adottare ogni misura idonea a evitare il disturbo della quiete pubblica e privata. In caso di violazione delle regole sono infatti previste sanzioni di natura pecuniaria e l’eventuale chiusura del locale o la sospensione o il ritiro della licenza.

 

Si attende ora di verificare dettagliatamente le anticipazioni nella pubblicazione ufficiale dell'atto.

 Approfondimenti presso la sede Confesercenti di Siena. 

Ti potrebbero interessare anche:

RIPARTENZE E SCADENZE Date da tenere d’occhio

Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.

09 maggio 2024

TITOLARE EFFETTIVO Il Tar ripristina l'obbligo di comunicazione

Riguarda imprese già costituite con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust

18 aprile 2024

Denuncia MUD e albo gestori: quando, nel 2024?

Definiti i tempi per le aziende che producono o gestiscono rifiuti pericolosi