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Turismo in Toscana: cosa dice la nuova legge

Approvato il riordino amministrativo

30 marzo 2016

 

legge-toscana-turismo

E’ stata approvata, pubblicata ed è quindi già in vigore la  legge Regionale n.25 del 24/03/2016 di riordino delle competenze amministrative in materia di Turismo, sin qui definite dalla la LR 42/2000 (Testo Unico sul Turismo). La riscrittura era indispensabile per allineare la normativa sul turismo con le novità legislative derivate dallo scioglimento delle Province e dalle modifiche alla  prassi amministrativa.

 

RIORDINO AMMINISTRATIVO DEL TURISMO: COSA CAMBIA

Queste le principali novità:

- Alla Regione viene attribuita la funzione della formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore del turismo;

- ai comuni sono attribuite le funzioni in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle attività professionali, accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale; sono altresì attribuite ai comuni le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, da esercitarsi in forma associata tra 1 o più comuni, tra 1 o più ambiti territoriali;

- ai comuni capoluogo di provincia, oltre alle funzioni proprie dei comuni, le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo nonché quelle di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, fino a quando non vi provvedano i comuni;

- alla Città metropolitana di Firenze le funzioni in materia di accoglienza e informazione relativa all’offerta del territorio della stessa città metropolitana, agenzie di viaggi e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

 

Viene inoltre completamente riscritta la cabina di regia del turismo, che sarà composta oltre che dall’assessore regionale al turismo, anche da:

- cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);

- un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;

- un membro designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

- tre membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo;

- tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

 La cabina avrà il compito di :

a) esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell’approvazione delle attività di promozione turistica previste dal piano annuale regionale di promozione;

b) esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione della presente legge di cui all’articolo 158;

c) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.

 

 

Le definizioni delle attività ricettive restano invariate, ed agli articoli 34 e 34 bis è disciplinata la prassi amministrativa per volgere l’esercizio delle strutture ricettive passando dalla DIA alla SCIA e aggiornando la normativa dell’antimafia relativamente al possesso dei requisiti, così come la classificazione che viene autocertificata nel modulo della SCIA e controllata dai Comuni Capoluogo di Provincia e dalla città Metropolitana di Firenze, ma resta la stessa e viene fatto riferimento al regolamento d’attuazione della norma.

Nulla cambia rispetto alle dimensioni delle camere, od alle dimensioni ulteriori necessarie per aggiungere letti aggiuntivi.

 

La SCIA viene introdotta anche per le strutture ricettive extra alberghiere svolte in immobili con la destinazione d’uso di civile abitazione, ed anche in questo caso nulla cambia rispetto alle tipologie.

 

STOP ALLA COMUNICAZIONE PREZZI.

 

La novità più eclatante è che non sarà più necessaria la comunicazione dei prezzi. Ai titolari resta solo l’obbligo di comunicare le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive ai Comuni capoluogo entro il 30 settembre di ogni anno.

Dovrà essere predisposto il modello dal competente ufficio Regionale.

 

Tuttavia dovrà essere esposta, nella zona di ricevimento degli ospiti,  una tabella, secondo il modello approvato dall’ufficio competente regionale, riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati nell’anno e le caratteristiche della struttura ; mentre in ogni singola camera dovrà essere esposto il cartello contenente il prezzo massimo praticato per il pernottamento e per i servizi  offerti.

I messaggi con le offerte pubblicizzate con i prezzi più bassi dovranno contenere il periodo per cui vengono praticati, altrimenti tali prezzi saranno considerati  validi per tutto l’anno.

 

SCIA ANCHE PER LE AGENZIE DI VIAGGIO.

 

Alla procedura della SCIA telematica, da effettuare  al comune competente per territorio, sono ora tenute anche  le agenzie di viaggio. E’ stato inoltre  fissato un tempo utile di 30 giorni entro il quale comunicare  al comune le variazioni sulla ragione sociale, sul cambio del direttore tecnico od alle sedi (fino ad oggi si chiedeva la “immediata comunicazione”.

 

 

GUIDE TURISTICHE: CAMBIANO I CORSI ABILITANTI

Il trasferimento alla Regione dei compiti legati alla formazione comporta che sarà ora questa (e non più  le provincie) l’ente referente su tutti i corsi od esami necessari per svolgere le varie professioni del turismo.  In particolare, per le guide turistiche i corsi dovranno avere per oggetto materie che interessano tutto il territorio regionale.

 

 

In allegato:  testo coordinato LR. 25 del 24/2016 e LR 42/2000.

 

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