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FONDO GARANZIA PMI Da aprile c'è la commissione. Quali eccezioni?

Come calcolare l'importo, e quando non è necessario

01 aprile 2022

 

commissione-fondo-garanzia-pmi

Novità per le garanzie del Fondo PMI, che da aprile 2022 vengono concesse previo pagamento di una commissione una tantum, di importo variabile in funzione:

  • della tipologia di operazione finanziaria garantita,
  • della dimensione
  • della localizzazione del soggetto beneficiario finale

La commissione è calcolata in percentuale sull’importo oggetto della garanzia diretta ovvero della riassicurazione. La commissione dovrà essere versata entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del Consiglio di gestione. In caso di riduzione dell’importo effettivamente garantito, la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta.

 

COMMISSIONE SU FONDO GARANZIA: LE OPERAZIONI ESENTI

La commissione non è dovuta per le operazioni riferite a

  • start-up innovative
  • incubatori certificati
  • PMI innovative per le operazioni Nuova Sabatini e per le operazioni di microcredito.

 

Il rilascio della garanzia è gratuito anche nel caso di operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a:

  • soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
  • imprese femminili;
  • piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
  • micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
  • imprese sociali;
  • imprese di autotrasporto.

 

GARANZIA PMI E DECRETO ENERGIA

La garanzia rimane gratuita fino al 30 giugno 2022 anche per le imprese in crisi di liquidità a causa dei rincari energetici , come previsto dall’art. 8, c. 2, D.L. n. 17/2022 (decreto Energia). Sono pertanto escluse le richieste di garanzia riferite ad operazioni a fronte di investimento.

 

CONFERMA PER ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fino al 30 giugno 2022 permangono le altre condizioni straordinarie del Fondo previste dall’art. 13 del D.L. n. 23/202:, resta quindi confermata la copertura del Fondo dell’80% (percentuale in vigore del 1° gennaio 2022) su piccoli prestiti fino a 30.000 euro, con durata massima di 15 anni. La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo.

Fermo restando l’importo massimo di 30.000 euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile.

Il finanziamento è rivolto a:

  • piccole e medie imprese;
  • professionisti, ovvero persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti professioni;
  • broker, agenti e subagenti di assicurazione;
  • enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.

 

ALLUNGAMENTO PRE-AMMORTAMENTO E LIMITI

La legge di conversione del decreto Milleproroghe (art. 1, c. 4-ter, della Legge n. 15/2022) ha disposto che per i finanziamenti il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso del 2022, è possibile richiedere, previo accordo tra le parti, un allungamento non superiore a 6 mesi del periodo di preammortamento, fermo restando il limite massimo della durata prevista dalla normativa (180 mesi). Anche nel caso delle rinegoziazioni (con almeno il 25% di credito aggiuntivo e riduzione del tasso di interesse) la garanzia diretta copre l’80% dell'operazione finanziaria.

 

GARANZIE PMI: APPROFONDIMENTI

Possibili tramite il servizio Credito nelle sedi Confesercenti Siena

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