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20 ottobre 2021
Da gennaio 2022 I dati degli alloggiati “brevi” nelle strutture ricettive andranno comunicati entro le 6 ore successive al loro arrivo, e non più entro 24 ore. E’ l’effetto del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 settembre 2021 (pubblicato nella GU n. 246 del 14-10-2021) che, come previsto, ha modificato l’art. 1 comma 1 del DM interno del 7 gennaio 2013, prevendo per i casi di soggiorni inferiori alle 24 il termine di sei ore dall’arrivo degli ospiti.
Il Decreto aggiorna anche le modalità di comunicazione. Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalità, fino alla scadenza di validità del certificato digitale. Dietro richiesta della struttura interessata, la Questura competente provvederà a rilasciare le nuove credenziali di accesso entro la data di scadenza del certificato digitale. L'accesso al portale verrà effettuato tramite:
Tutte le modifiche e gli aggiornamenti entreranno in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione in GU del decreto integrativo, ovvero il 12 gennaio 2022. Fino a quella data sarà ancora ammessa la comunicazione degli alloggi brevi entro le 24 ore successive.
Per ulteriori dettagli si consiglia la lettura del provvedimento o, per le strutture associate, di rivolgersi al servizio Legislativo nelle sedi Confesercenti Siena.
Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.
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