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15 gennaio 2020
La legge di Bilancio 2020 (l. 160/2019) ha stabilito che dal 1 gennaio 2020 la detrazione IRPEF del 19 % per gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento “tracciabili” previsti dal Dlgs 241/97 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Si tratta in particolare di
Nei casi in cui il medico specialista non sia munito di POS, si può ricorrere a bonifico o assegno.
Attenzione: ai fini della detrazione non basta produrre la ricevuta della prestazione, ma serve anche la ricevuta del pagamento avvenuto con mezzo tracciabile, o copia dell’estratto conto relativo al mezzo stesso. Si può fare a meno di produrla se nella ricevuta della prestazione è menzionato espressamente l’avvenuto pagamento con mezzo tracciabile.
l pagamento tracciato non è necessario per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici
e per le prestazioni sanitarie in strutture pubbliche o private ma accreditate al SSN.
Per maggiori ragguagli, e per altri chiarimenti sulla Dichiarazione dei Redditi,contatta il CENTRO ASSISTENZA FISCALE nelle sedi Confesercenti Siena
Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.
Definite dall'agenzia delle Entrate: presentazione entro settembre per il 730, entro il 15 ottobre per Unico e Redditi