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STRUTTURE RICETTIVE 30 aprile: comunicare le eventuali modifiche

Scadenza in aprile anche per la comunicazione delle operazioni in contanti

15 marzo 2023

 

strutture-ricettive-comunicazione-modifiche

Il 30 aprile è il termine previsto  per la comunicazione delle eventuali modifiche avvenute l’anno precedente nelle caratteristiche delle singole e strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, affittacamere, bed and breakfast, campeggi, aree di sosta, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli, residence, rifugi, rifugi escursionistici, villaggi turistici, camping village, stabilimenti balneari e marina resort).  

 

 I titolari delle strutture che hanno variato le caratteristiche della propria struttura entro questo termine devono comunicare la variazione ai SUAP, tramite l’apposito portale, in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale che contiene la descrizione delle caratteristiche e l’elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive.

 

Fino a nuova comunicazione infatti, per ogni struttura ricettiva, le caratteristiche che risultano sono quelle che il titolare ha comunicato all’atto dell’ inizio di nuova attività o di subingresso, quando cioè la comunicazione delle caratteristiche va effettuata contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso.

 

La struttura ricettiva che non presenta la comunicazione delle caratteristiche nei tempi e nei modi previsti dalla vigente legge regionale è sanzionabile ai sensi di quest’ultima, anche nel caso in cui la comunicazione venga effettuata in maniera incompleta.

 

 

Per chiarimenti le strutture ricettive associate possono rivolgersi al servizio  servizio Legislativo nelle sedi Confesercenti Siena

 

 

OPERAZIONI IN CONTANTI: IN APRILE LA COMUNICAZIONE ANNUALE

Nel mese di aprile per le strutture ricettive ricorre anche la  comunicazione delle operazioni turistiche in contanti accettate nell'anno precedente per importi superiori a 15mila euro: l'adempimento va effettuato entro il 10 aprile, per chi non fa liquidazione iva mensile, o entro il 20 aprile per gli altri soggetti.

 

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