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ZANZARA TIGRE Le misure di prevenzione da adottare a Siena

Ordinanza specifica del Comune

27 marzo 2024

 

zanzara-tigre

Dal 1 aprile 2024 è in vigore per il Comune di Siena l’Ordinanza per il contenimento delle malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori e in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex spp). Fino al 30 novembre 2024 è richiesto a tutti di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni all’interno dei quali possa raccogliersi l’acqua piovana, compresi copertoni, bottiglie, bidoni, sottovasi di piante e simili anche se collocati nei cortili e nei terrazzi delle abitazioni; è richiesto di procedere alla loro vuotatura dall’acqua almeno una volta ogni cinque giorni o, in alternativa, alla loro chiusura ermetica con teli plastici, coperchi o zanzariere.

 

Occorre provvedere alla pulizia dei tombini per la raccolta delle acque piovane presenti in giardini, piazzali privati e cortili, in modo da evitare occlusioni e conseguenti ristagni di acqua, e trattare l’acqua ristagnante nei tombini di piazzali, nelle griglie di raccolta e nei fontoni posti all’interno delle proprietà private (giardini, cortili, appezzamenti di terreno) e che non può essere periodicamente eliminata, con specifici prodotti antilarvali. In alternativa, laddove possibile, è consentito introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie). L’ordinanza richiede di conservare tutte le documentazioni di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento disinfestante rilasciato dalla ditta specializzata, da esibirsi in caso di controllo da parte degli organi preposti. E’ necessario, infine, tenere le aree verdi, gli orti, i giardini e comunque tutti gli spazi esterni di pertinenza privata sgombri da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere. Il materiale eventualmente presente dovrà essere sistemato in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

 

Per lo stesso periodo (1 aprile - 30 novembre) è richiesto ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità degli edifici destinati ad abitazione, di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici e di scarico, per evitare così pericolosi ristagni. Ai proprietari e conduttori di orti domestici di eseguire l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso, oltre che di svuotare periodicamente (almeno una volta ogni cinque giorni), o coprire ermeticamente, tutti i contenitori d’acqua usati per l’irrigazione.

 

Le azioni di prevenzione e di trattamento di acqua ristagnante riguardano espressamente anche i proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento all’attività di rottamazione, stoccaggio di materiali di recupero, di veicoli e di macchinari; i gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione, vendita e altro; i responsabili di cantiere e i titolari di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche.

 

L’inosservanza delle disposizioni è prevista la  sanzione amministrativa pecuniaria di 103,29 euro.

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