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TAX CREDIT ENERGIA E GAS Come e quando utilizzarli

Il riepilogo aggiornato dopo il Dl Bollette

27 giugno 2023

 

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Dopo la legge di Bilancio 2023, la conversione in legge del DL Aiuti Quater e il Dl 34/2023, ecco il riepilogo aggiornato dei crediti d’imposta su energia e gas messi a disposizione delle imprese:

 

 

20 settembre 2023

  • termine per la cessione dei crediti d'imposta maturati nel 3° e 4° trimestre 2022

 

 

30 settembre 2023 (termine prorogato dalla conversione in legge del DL Aiuti Quater)

  • termine per la compensazione del credito d’imposta (15% per l’elettricità e 25% per il gas) maturato nel terzo trimestre 2022 sulle bollette di luglio-settembre  (Dl Aiuti-bis)
  • termine per la per la compensazione del credito d’imposta (30% per l’elettricità e 40% per il gas)  maturato nel quarto trimestre 2022 sulle bollette di settembre-dicembre (Dl Aiuti-ter  el DL Aiuti Quater).

 

30 settembre 2023: remissione in bonis

Con risoluzione del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha aperto la possibilità di sanare con la Remissione in Bonis il mancato invio della Comunicazione relativa ai crediti d'imposta energia e gas del  terzo e quarto trimestre 2022, che andava effettuata entro il 16 marzo 2023.

 

i crediti in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023: la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito. Non è possibile avvalersi della remissione in bonis  in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

La sanzione per la remissione in bonis, pari ad euro 250,00, va versata utilizzando il modello F24 ELIDE.

IL 26 giugno l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'effettiva riapertura del canale telematico dedicato: la comunicazione della sanatoria va effettuata utilizzando il software disponibile nella scheda "Software per la comunicazione di crediti d'imposta maturati nel 2022". 

 

 

18 dicembre 2023

  • termine per la cessione del credito d’imposta (45 per cento energivore, gasivore e non gasivore; 35 per cento non energivore con contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW) maturato nel primo trimestre 2023
  • termine per la cessione del credito d’imposta (20 per cento energivore, gasivore e non gasivore; 10 per cento non energivore con contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW) maturato nel secondo trimestre 2023.

 

 

31 dicembre 2023 (termini prorogati dalla Legge di Bilancio 2023 e dal DL 34/2023)

  • termine per la compensazione o cessione del credito d’imposta (45 per cento energivore, gasivore e non gasivore; 35 per cento non energivore con contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW) maturato nel primo trimestre 2023.
  •  termine per la compensazione o cessione del credito d’imposta (20 per cento energivore, gasivore e non gasivore; 10 per cento non energivore con contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW) maturato nel secondo trimestre 2023.

L'art. 4 del DL 34/2023 consente la cessione (solo per intero del credito d'imposta e 2 ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.

 

 

Le modalità di richiesta dei crediti d’imposta restano quelle dettagliate nei mesi scorsi, adattando i rispettivi periodi di riferimento.

 

Per approfondimenti sulle modalità di compensazione, e per altri ragguagli in tema, è disponibile il servizio Contabilità nelle sedi Confesercenti Siena per i soggetti che si avvalgono del servizio.

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